Formazione per Lavoratori Rischio Medio in Azienda, tutto quello che c’è da sapere
Secondo quanto stabilisce il decreto legislativo n. 81/08 (D. Lgs. 81/08 in avanti) all’art.18, il Datore di Lavoro (DL in avanti) ha l’obbligo, tra gli altri, di provvedere ad informare e formare il lavoratore.
Chi è un Lavoratore?
Per poter definire correttamente e senza equivoci una persona come “lavoratore” di un’azienda prendiamo in prestito la definizione che ci da l’art. 2 del D. Lgs. 81/08.
Il citato articolo dice che:
Si definisce lavoratore colui il quale svolge attività presso un’azienda secondo due caratteristiche fondamentali e cioè se svolge la propria attività nei luoghi del committente (DL) e secondo le sue direttive.
Dunque, essendo stato definito inequivocabilmente quale lavoratore dell’azienda, al di là dell’inquadramento contrattuale e del trattamento economico relativo (il lavoratore secondo l’art. 2 D. Lgs. 81/08 può anche svolgere attività senza percepire retribuzione: ad esempio il tirocinante o il volontario), la persona di cui parliamo, dovrà essere adeguatamente informata e formata in base alla sua specifica mansione. Il primo passo infatti è rappresentato dall’informazione del lavoratore, obbligatoria secondo l’art. 36 del D. Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.).
Il DL infatti deve fornire conoscenze utili a ridurre i rischi dell’ambiente di lavoro ed a saperli gestire, sensibilizzando il lavoratore fornendogli conoscenze necessarie ed utili agli scopi citati.
Il passo successivo, più dettagliato e definito esattamente in base alla mansione che il lavoratore svolge è rappresentato dalla formazione.
L’obbligo in capo al datore di lavoro è dettagliato secondo le logiche dell’articolo 37 che individua i punti focali di questa necessaria, importantissima ed obbligatoria attività.
La formazione del lavoratore, infatti, rende la persona consapevole di come funziona l’ufficio aziendale di Prevenzione e Protezione e lo responsabilizza circa le attività che lo stesso potrà e dovrà svolgere in ogni situazione che possa prodursi durante l’espletamento dei propri compiti.
La formazione del lavoratore rappresenta un diritto per il lavoratore oltre che un momento di crescita ed un suo dovere.
Quanto dura e come funziona la formazione dei Lavoratori?
La durata ed i contenuti della formazione sono stabiliti dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, proprio in attuazione del citato art. 37 D. Lgs. 81/08 e suddivide codesto percorso nel:
- Corso di Formazione Generale, la quale affronta i concetti ed i temi generali delle logiche di prevenzione e protezione;
- Corso di Formazione Specifica, nella quale parte, più corposa, si parla di condizioni relative alle attività lavorativa con riferimento ai rischi ed ai possibili danni, nonché alle misure da attuare per proteggersi e proteggere gli altri e l’ambiente di lavoro.
Nel dettaglio il corso di Formazione lavoratori generale e specifica di rischio medio è relativa ad aziende che si occupano di:
- agricoltura;
- logistica;
- pesca;
- istruzione;
- silvicoltura
Che prevedono un modulo di formazione generale di quattro ore a cui segue il modulo di formazione specifica di otto ore, per un totale di dodici ore di corso per il rischio medio della formazione dei lavoratori.
Che validità ha l’attestato del corso?
La validità dell’attestato che si consegue ottenendo risultato positivo al test di verifica finale è di cinque anni.
Il lavoratore è obbligato, una volta convocato a presenziare al suddetto percorso formativo che si svolgerà durante l’orario di lavoro.
Tutto quello che c’è da sapere sull’RLS in Azienda
Chi è il RLS?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in avanti RLS) nell’attuale logica normativa prevista dal Decreto Legislativo n.81/08 (in avanti D. Lgs. n.81/08) è la figura, individuata all’interno della compagine dei lavoratori dell’azienda, che si occupa di trattare le tematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alla tutela della salute dei lavoratori.
Questo ruolo era già stato previsto nello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300, 1970) e successivamente è stato confermato anche dal D. Lgs. n. 626/1994 che concedeva al Datore di lavoro (D.L. in avanti) la possibilità di consultare un lavoratore per mantenere una costante attenzione circa le tematiche della sicurezza nonchè relativo ed unico interlocutore.
In seguito, con l’emanazione del D. Lgs. 81/08, l’identificazione del RLS e delle sue attività, in tutte le aziende o unità produttive è demandato secondo quanto previsto dall’art.47 dello stesso decreto legislativo alla libera scelta dei lavoratori che si esprimono eleggendo un loro collega, il quale li rappresenterà facendo da tramite con il Datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Che formazione deve seguire il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
La formazione del RLS, obbligatoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/08, va aggiornata ogni anno attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico anche in base al numero di lavoratori occupati nell’azienda o nell’unità produttiva.
Il RLS delle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, infatti, potrà aggiornare la propria formazione frequentando un corso di 4 ore che si potrà seguire in aula oppure, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, in modalità “e-learning” e cioè su un portale telematico con le specifiche credenziali di accesso personali.
E’ importante mantenere aggiornata la formazione del RLS per poter svolgere la funzione relativa e per evitare che il D.L. possa incappare in sanzioni per non avere una figura nominata e non adeguatamente formata.
Chi è il Preposto in azienda e come viene nominato?
Sovrintendere e vigilare sono le due caratteristiche principali del ruolo di una figura che già dalla prima edizione del Decreto Legislativo 81/08 (D. Lgs. 81/08 in avanti) ha avuto riconosciuto il ruolo di alter ego del Datore di Lavoro (DL in avanti).
Il Preposto, infatti, secondo quanto si legge all’art.2 dopo le definizioni del lavoratore e di qualche altro concetto , alla lettera e) viene definito esattamente, posta la sua basilare accezione di lavoratore dell’azienda, quale figura che, in ragione delle sue competenze professionali e dentro i limiti del potere gerarchico, riceve un incarico che gli conferisce il compito di sovrintendere alle attività lavorative dei colleghi. Ha il compito di garantirne la corretta attuazione delle indicazioni ricevute dal Datore di Lavoro ed esercita un potere di iniziativa utile allo stesso scopo.
Questa è la condizione attraverso la quale il Preposto viene responsabilizzato con l’obiettivo di garantire il rispetto delle misure di sicurezza tramite la sua azione di vigilanza ed intervento ove si dovessero creare condizioni di ulteriore rischio sul luogo di lavoro.
Come avviene la nomina del Preposto?
La sua nomina avviene de iure e cioè secondo le normali e previste logiche contrattuali, attraverso la nomina contrattuale, che gli rende oneri ed onori: il riconoscimento remunerativo, con un addizionale emolumento in busta paga per i ruolo a cui corrisponde una correlata responsabilità sulle attività lavorativa da effettuare sul campo. D’altra parte, accade che il coordinamento di un gruppo di lavoratori avvenga anche senza formale investitura (preposto de facto, di fatto) ed anche in questo caso, il Preposto è chiamato ad assolvere i suoi compiti, come stabilito nell’art. 299 D Lgs 81/08, in qualità di soggetto contitolare negli obblighi di sicurezza.
In entrambe i casi il preposto, come è stabilito dalla legge, non potrà subire pregiudizio a causa dello svolgimento della sua attività.
Che ruolo ha il preposto?
Il ruolo prezioso cui è chiamato, dunque, gli viene riconosciuto per le qualità lavorative e morali che dovrà impiegare in assenza del Datore di Lavoro, ogni qual volta ce ne sia necessità: l’obbligo infatti nasce dalla concreta realtà e dalla necessità di svolgere il suo compito e cioè, dove ci sia un centro di coordinamento.
Lo stesso Datore di Lavoro d’altra parte ha il dovere di nominarlo, insieme al Dirigente, secondo quanto stabilito dal recente novellato art.18 D. Lgs. 81/08 e dalla Legge n. 215/2021 che stabilisce il nuovo obbligo di individuare il preposto, riconoscendogli l’emolumento previsto anche dai CCNL.
In ambito di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Preposto aggiungerà alla formazione ricevuta in qualità di Lavoratore (art.37) una formazione supplementare di 8 ore, al di là della classe di rischio per cui è stato precedentemente formato.
Questo corso tratterà argomenti normativo-giuridici, di carattere tecnico ed ancora relazionali, secondo quanto stabilito dagli Accordi Stato-regione 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, con aggiornamento obbligatorio quinquennale di almeno 6 ore.